In GU il "bonus Natale" anche per chi non ha il coniuge a carico
Il bonus 100 euro, ex art. 2-bis del D.L. n. 113/2024, che sarà erogato ai lavoratori dipendenti insieme alla tredicesima, sarà riconosciuto ai lavoratori con almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se non hanno il coniuge a carico.
Il requisito del coniuge a carico per poter beneficiare dell'indennità "di Natale" è stato infatti eliminato dall'impianto originario della norma (art. 2-bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 113/2024), dal decreto approvato in data 12 novembre dal Consiglio dei ministri e pubblicato in G.U. n. 267 del 14 novembre 2024 (art. 2 del D.L. 14 novembre 2024, n. 167 , cd. "Concordato-bis").
In base al combinato disposto dell'art. 2-bis del D.L. n. 113/2024, della circolare n. 19/E/2024e dell'art. 2 del D.L. n. 167/2024, dunque, l’indennità di 100 euro sarà erogata con la tredicesima in favore dei lavoratori dipendenti che rispettino i seguenti requisiti:
- abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- abbiano almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico,
- presentino un'imposta lorda 2024 determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti (ci deve essere capienza fiscale).
L'art. 2 del D.L. n. 167/2024 dispone, inoltre, che l'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.
Si ricorda poi, come chiarito con la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, che i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 dell’art. 12 del TUIR restano fiscalmente a carico, benché per essi non spettino più le relative detrazioni perché sostituite dall’AUU.
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