Oggi, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, si svolgerà in diretta streaming la Videoconferenza Il lavoro degli stranieri in Italia.
A seguito dell’emanazione del DPCM 2 ottobre 2025 e delle Circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025, entra nella fase operativa l’annuale procedura per gli ingressi in Italia di lavoratori extracomunitari per il 2026. Difatti, il cittadino extracomunitario interessato ad un ingresso in Italia e soggiornarvi per motivi di lavoro deve ottenere il permesso di soggiorno attraverso una specifica procedura, entro i limiti stabiliti annualmente dal c.d. Decreto Flussi. Nel corso della Videoconferenza, saranno approfondite in primo luogo le novità introdotte dal D.Lgs n. 145/2024 in tema di visti di ingresso e Testo Unico all’immigrazione. Verranno affrontate poi le peculiarità del rapporto di lavoro con i lavoratori extra UE e le procedure relative ai flussi di ingresso previsti per il triennio 2026-2028. Ampio spazio è dedicato alla trattazione dei quesiti pervenuti nel corso della diretta.
La Videoconferenza è inlcusa nell'Abbonamento MySolution, previa iscrizione.
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Data e orario
Venerdì 7 novembre 2025, h 10.30 - 12.30
Programma
Docente
Francesco Geria, Consulente del Lavoro.
Crediti Formativi
Il Corso non prevede l'attrivuzione di Crediti Formativi.
La recente sentenza n. 28772/2025 della Corte di Cassazione conferma che i rider vanno tutelati come lavoratori subordinati, anche se formalmente incardinati sotto contratti di collaborazione autonoma. Questo pronunciamento ribadisce un orientamento ormai consolidato e punta a una maggiore protezione per chi opera sulle piattaforme digitali di delivery.
Collaboratori e subordinazione - I ciclofattorini, secondo la Cassazione, sono collaboratori "etero-organizzati", cioè impiegati con continuità, sotto il coordinamento e la pianificazione del committente, pur senza essere dipendenti nel senso classico. In virtù dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015, alle collaborazioni che sono continuative, personali e organizzate dal committente si applica la disciplina del lavoro subordinato, svincolando così la tutela dalla qualificazione formale del rapporto. Si parla di un meccanismo "rimediale": l’autonomia contrattuale non basta a negare le protezioni tipiche dei dipendenti, se nella sostanza esiste dipendenza operativa.
La società di delivery ricorrente ha sostenuto che l’uso della bicicletta di proprietà sarebbe prova di lavoro autonomo. I giudici hanno rigettato questa tesi: il possesso del mezzo non incide sulla natura del rapporto, che resta funzionale e organizzato dall’azienda, se il rider non può delegare la prestazione ad altri soggetti e deve attenersi alle direttive aziendali. La Cassazione sottolinea che il vincolo personale si perde solo se il rider può far svolgere le consegne a terzi, circostanza vietata in questi contratti.
Il turno non è occasionale - La Corte d’Appello di Torino, confermata dalla Cassazione, ha valorizzato la ripetitività della prestazione. Sostiene che ciò che conta non è la media dei turni effettuati, ma quelli opzionati, perché l’azienda potrebbe dirottare la consegna su altri rider anche dopo la prenotazione della disponibilità. L’attività, quindi, si configura come non occasionale e organizzata, elementi che avvicinano sempre di più il rapporto a quello subordinato.
Tempi, luoghi e algoritmi - Il requisito della "etero-organizzazione" si verifica quando la società determina tempi e luogo di lavoro tramite strumenti come algoritmi che gestiscono la distribuzione delle consegne. Nel caso esaminato, i rider dovevano completare le consegne entro 30 minuti per evitare penali, a dimostrazione di un controllo aziendale diretto sulle modalità di lavoro. Anche le sentenze precedenti (Cass. n. 1633/2020) hanno sottolineato come la presenza di simili vincoli renda applicabili le regole del lavoro subordinato.
La pronuncia obbliga le aziende a rivedere la propria organizzazione e il trattamento dei rider, attivando tutele proprie dei dipendenti: salario minimo, ferie, malattia, sicurezza sul lavoro. Il contratto di collaborazione autonoma non rappresenta più una barriera insormontabile: la sostanza prevale sulla forma e le piattaforme digitali sono chiamate a rispondere alle stesse regole che valgono per qualsiasi datore di lavoro.
L’INPS – con Messaggio del 6 novembre 2025, n. 3339 – ha ricordato che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, si è reso necessario aggiornare la modulistica utilizzata dai soggetti aventi diritto per la concessione delle agevolazioni rientranti nel suddetto regime di aiuti.
Rilevato che per i moduli di domanda “de minimis” gestiti tramite il “Portale delle Agevolazioni” sono state già effettuate le modifiche previste per l’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari, la dichiarazione aggiornata con i nuovi riferimenti comunitari e le nuove soglie di concedibilità dell’aiuto può essere utilizzata per le istanze per la concessione di agevolazioni per le quali non è previsto un modulo telematico a supporto.
Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è reperibile sul portale dell’INPS www.inps.it, accedendo alla sezione “Moduli”, nella categoria “Aziende e Contributi”, digitando nel campo “Ricerca libera” il codice “SC105”.
L’INPS – con Messaggio del 6 novembre 2025, n. 3336 – ha ricordato che nell’ambito delle attività di innovazione digitale finalizzate a rendere disponibili all’utenza informazioni e servizi in logica multicanale, il servizio “Bonus nido” disponibile nell’App “INPS Mobile” è stato integrato con una nuova funzionalità per la consultazione dei pagamenti e delle contestazioni del contributo relative ai mesi richiesti nella domanda.
La nuova funzione consente di consultare in modo semplificato i pagamenti mensili associati alle domande presentate che risultano in uno dei seguenti stati: “In attesa di documentazione”, “Protocollata”, “In lavorazione”, “Accolta”.
L’home page dell’applicazione, inoltre, è stata integrata con una nuova card dedicata al servizio “Bonus nido” che, con un semplice click, permette agli utenti che hanno presentato la domanda di accedere facilmente alla sezione che consente di allegare la documentazione per richiedere il pagamento del contributo.
L’INPS – con Messaggio del 6 novembre 2025, n. 3344 – ha fornito le corrette indicazioni in merito agli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale.
Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di un importo annuo pari ad € 3.500 per lavoratore.
L'esonero contributivo spetta altresì per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari ad € 2.000 per lavoratore.
Ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in argomento, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene attribuito dall’Istituto il codice di autorizzazione (CA) “2L”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”.
L’attribuzione del suddetto CA viene effettuata dall’Istituto per il periodo di spettanza dell’esonero in argomento, come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a seguito della stipula dell’accordo.
Via libera alla rateazione dei debiti nei confronti di INAIL e INPS fino a 500.000 euro i quali potranno essere rateizzati fino a 36 rate mensili; per i debiti di importo superiore la rateizzazione potrà arrivare a 60 rate.
Queste le indicazioni contenute nel Decreto interministeriale Lavoro-Economia, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e in attesa di pubblicazione, che rende operativa la previsione contenuta nella Legge n. 203/2024 (Collegato lavoro).
Si parte appunto dall’intervento di cui all’art. 23 della Legge n. 203/2024, Disposizioni in materia di lavoro, il quale apporta novità in materia di pagamento dei debiti INPS e INAIL.
Si tratta della possibilità di rateizzare fino a un massimo di sessanta rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge:
La normativa previgente ossia il D.L. n. 338/1989 prevede, all’art. 2, comma 11, che il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti in materia, possa essere consentito (da parte dell’ente) con riferimento ad un periodo massimo: di ventiquattro mesi o, in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di trentasei mesi (dossier ufficiale Camera dei Deputati/Senato Legge n. 203/2024).
La nuova norma sulla rateazione riguarda i casi da definirsi con Decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti.
Da qui l’approvazione del nuovo Decreto.
L’art. 1 dispone nello specifico che al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei seguenti casi:
In presenza di un piano di dilazione in corso gli Istituti potranno concedere una seconda dilazione.
A ogni modo, la norma sarà resa operativa solo una volta che saranno fissati i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, con gli appositi atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL.
Le nuove regole trovano applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione dei rispettivi atti.
A ogni modo, per le rateazioni già in essere ossia presentate a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024) sarà possibile rideterminare la durata della dilazione in base alle nuove disposizioni, a fronte di specifica domanda del debitore.
In data 28 ottobre 2025 è stato siglato il rinnovo contrattuale del CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2019-2021.
Tale rinnovo prevede aumenti retributivi per 12 mensilità a cui aggiungere la 13a mensilità e riportati nella tabella di seguito.
A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del CCNL 2019-2021 sono previsti due nuovi parametri retributivi F11 e F12 nell'ambito della categoria A ed un nuovo parametro F11 nell'ambito della categoria B.
|
Categoria |
Parametri retributivi |
Dall'1.1.2019 |
Dall'1.1.2020 |
Dall'1.1.2021 |
Dall'1.1.2022 |
|
A |
F12 |
- |
- |
- |
51.286,64 |
|
F11 |
- |
- |
- |
49.552,31 |
|
|
F10 |
- |
- |
- |
47.876,63 |
|
|
F9 |
38.131,92 |
38.637,12 |
39.347,52 |
45.597,02 |
|
|
F8 |
36.477,72 |
36.964,92 |
37.647,72 |
43.885,58 |
|
|
F7 |
34.776,32 |
35.244,32 |
35.899,52 |
42.125,38 |
|
|
F6 |
32.777,00 |
33.222,20 |
33.845,00 |
40.056,70 |
|
|
F5 |
30.711,11 |
31.132,31 |
31.721,51 |
37.918,69 |
|
|
F4 |
28.843,40 |
29.241,80 |
29.802,20 |
35.986,18 |
|
|
F3 |
26.268,39 |
26.636,79 |
27.156,39 |
33.322,25 |
|
|
F2 |
24.873,40 |
25.227,40 |
25.723,00 |
31.879,02 |
|
|
F1 |
24.017,76 |
24.362,16 |
24.844,56 |
30.994,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categoria |
Parametri retributivi |
Dall'1.1.2019 |
Dall'1.1.2020 |
Dall'1.1.2021 |
Dall'1.1.2022 |
|
B |
F11 |
- |
- |
- |
34.408,79 |
|
F10 |
- |
- |
- |
33.245,21 |
|
|
F9 |
25.705,72 |
26.057,32 |
26.608,12 |
31.662,45 |
|
|
F8 |
24.855,32 |
25.194,92 |
25.731,32 |
30.779,65 |
|
|
F7 |
24.082,24 |
24.414,64 |
24.935,44 |
29.978,37 |
|
|
F6 |
23.305,24 |
23.629,24 |
24.136,84 |
29.174,25 |
|
|
F5 |
21.989,35 |
22.297,75 |
22.781,35 |
27.809,52 |
|
|
F4 |
20.676,46 |
20.969,26 |
21.430,06 |
26.448,99 |
|
|
F3 |
19.984,82 |
20.270,42 |
20.718,02 |
25.732,03 |
|
|
F2 |
19.291,43 |
19.568,63 |
20.004,23 |
25.013,32 |
|
|
F1 |
18.627,35 |
18.896,15 |
19.319,75 |
24.324,16 |
In data 27 ottobre 2025 è stato siglato - tra Confsal, Fesica con l'Associazione datoriale Conflavoro-Pmi - il verbale di rinnovo della parte economica del CCNL di settore firmato il 30 giugno 2022 e avente validità ed efficacia dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.
Le Parti sociali hanno concordato di procedere all'adeguamento dei minimi retributivi al fine di tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni.
In particolare, i minimi tabellari in essere verranno adeguati a decorrere dal 1° ottobre 2025.
Le seguenti tabelle salariali sostituiscono tutte le precedenti in vigore nel testo del CCNL di settore e ne diventano parte integrante, modificando i relativi testi originali.
Tabella A
|
Livello |
Minimo * |
|
Quadro |
2.196,00 |
|
1 |
2.054,00 |
|
2 |
1.843,00 |
|
3 |
1.582,00 |
|
4 |
1.490,00 |
|
5 |
1.413,00 |
|
6 |
1.344,00 |
|
7 |
1.275,00 |
* A tali importi deve essere aggiunta la somma a titolo di Una Tantum da erogare in unica soluzione o in massimo 12 rate.
L'Una Tantum viene quantificata per ogni livello come segue:
|
Livello |
Una Tantum |
|
Quadro |
334,05 |
|
1 |
310,35 |
|
2 |
270,75 |
|
3 |
226,35 |
|
4 |
207,45 |
|
5 |
194,40 |
|
6 |
182,25 |
|
7 |
169,65 |
In data 27 ottobre 2025, è stato siglato - tra Confsal, Fesica con l'Associazione datoriale Conflavoro Pmi - il verbale di rinnovo della parte economica del CCNL di settore firmato il 20 febbraio 2023 e avente validità ed efficacia dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2026.
Le Parti sociali hanno concordato di procedere all'adeguamento dei minimi retributivi al fine di tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni.
In particolare, i minimi tabellari in essere verranno adeguati a decorrere dal 1° ottobre 2025.
Le seguenti tabelle salariali sostituiscono tutte le precedenti in vigore nel testo del CCNL di settore e ne diventano parte integrante, modificando i relativi testi originali.
Tabella A
|
Livello |
Minimo |
|
Quadro |
1.544,00 |
|
1 |
1.905,00 |
|
2 |
2.005,00 |
|
3 |
2.135,00 |
|
4 |
2.330,00 |
|
5 |
2.569,00 |
|
6 |
2.838,00 |
|
7 |
3.149,00 |
|
8 |
3.537,00 |
Tabella B
|
Livello |
Minimo |
|
1 J |
1.237,00 |
|
1 |
1.366,00 |
|
2 |
1.714,00 |
|
3 |
1.912,00 |
|
4 |
2.071,00 |
|
5 |
2.232,00 |
|
6 |
2.451,00 |
|
7 |
2.700,00 |