Il Garante per la protezione dei dati personali – con Newsletter del 3 dicembre 2024, n. 529 – ha dato il via libera al Codice di condotta di Assosoftware (Associazione Italiana dei produttori di software in Italia), che concerne il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionali.
Nel dettaglio, tale Codice si propone di definire una serie di regole e misure tecnico-organizzative affinché i software prodotti e resi disponibili sul mercato dalle imprese aderenti ad Assosoftware siano sviluppati nel rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (by design) e per impostazione predefinita (by default).
In questo modo si intende favorire il rispetto del Regolamento UE, oltre che rendere disponibili ai clienti idonei strumenti per adempiere agli obblighi di protezione dei dati riguardo ai trattamenti svolti tramite i software.
Newsletter 3 dicembre 2024, n. 529
L’INPS – con Messaggio del 4 dicembre 2024, n. 4097 – ha reso noti i riscontri alle verifiche reddituali afferenti all’anno 2020, in tema di invalidità civile.
Nello specifico, dalle verifiche effettuate sono stati individuati i soggetti titolari delle prestazioni economiche di invalidità civile che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione per l’anno 2020, nei confronti dei quali è stato avviato l’iter di sospensione con l’invio del preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R.
I cittadini interessati sono stati, pertanto, invitati a comunicare all’INPS i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica, secondo le modalità illustrate di seguito:
Messaggio 4 dicembre 2024, n. 4097
L’art. 5 del D.Lgs. di Riforma dell’IRPEF-IRES sostituisce interamente l’art. 54 del TUIR.
In particolare:
Le altre somme che non concorrono alla formazione del reddito elencate nella nuova formulazione sono già applicate in base alla legislazione vigente o alla prassi amministrativa:
Plusvalenze e altri proventi - Viene introdotto il nuovo art. 54-bis, comma 1, che riproduce il testo vigente del comma 1-bis dell’art. 54 del TUIR, che stabilisce in quali casi le plusvalenze di beni strumentali concorrono a formare il reddito. Si stabilisce inoltre che la plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Con tale ultimo periodo viene codificata anche per i redditi di lavoro autonomo la regola attualmente prevista ai fini del reddito d’impresa dall’art. 164, comma 2, del TUIR che si rende applicabile, ad esempio, per i beni strumentali (relativi all’arte o professione) ad uso promiscuo, per i mezzi di trasporto a motore a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR e per le apparecchiature telefoniche.
Rimborsi e riaddebiti - Il nuovo art. 54-ter prevede al comma 1 l’indeducibilità delle spese rimborsate e riaddebitate di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del nuovo art. 54 del TUIR dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nei successivi commi da 2 a 4 con riferimento alle spese non rimborsate da parte del committente. In particolare, le spese di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 54 non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui: a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni; b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa; c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto. Le spese di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 54 di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.
Minusvalenze - Il nuovo art. 54-quater riproduce il testo vigente del comma 1-bis.1 dell’art. 54 del TUIR.
Spese relative ai beni mobili e immobili - Il nuovo art. 54-quinquies riproduce in larga parte quanto disposto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis dell’art. 54 del TUIR, nel testo attualmente vigente. Rispetto alla disciplina vigente:
Spese relative a beni ed elementi immateriali - L’art. 54-sexies stabilisce la disciplina delle spese relative a beni ed elementi immateriali. In particolare, mutuando le disposizioni dettate dal vigente art. 103 del TUIR in materia di reddito di impresa, si modifica il regime di deducibilità (che in base alla disciplina vigente è ammessa in un unico esercizio).
Si prevede in particolare che le quote di ammortamento del costo:
Altre spese - Il nuovo art. 54-septies riproduce il testo vigente dei commi 5, 6 e 6-bis dell’art. 54 del TUIR in tema di deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione e spese di rappresentanza, spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale, spese di vitto e alloggio del personale, deduzioni per i compensi ai familiari per il lavoro prestato.
La Cassazione - con sentenza del 2 dicembre 2024, n. 30788 - ha affermato che, ai fini della corretta fruizione degli sgravi contributivi, non è sufficiente il documento unico di regolarità contributiva, in quanto è richiesta anche l'assenza di violazioni in materia.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che, rispetto alla rilevanza ed agli effetti del DURC, la circostanza che l'INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio dello stesso non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva.
L’INPGI – con comunicato del 2 dicembre 2024 – ha confermato per il biennio 2025/2026 le misure che puntano ad allargare il welfare di categoria per le giornaliste e i giornalisti freelance e autonomi. Attraverso le convenzioni attualmente in atto, tra l’Istituto e la CASAGIT (la mutua di assistenza sanitaria integrativa fondata dagli enti di categoria dei giornalisti) sono state confermate anche per i prossimi anni le misure di “Win-in” e “Win-plus” che hanno permesso l'accesso alle prestazioni a migliaia di giornalisti freelance e autonomi.
Il progetto di welfare, che si struttura su base volontaria e che è rivolto a favore di coloro che versano in condizioni di minori disponibilità economiche, ha l'obiettivo di garantire un tassello di welfare integrato di natura sanitaria a garanzia di una maggiore tutela dei propri iscritti.
I programmi, che in questa ultima tranche prevedono proroghe di finanziamento in favore degli iscritti per strumenti di welfare per oltre 2 milioni di euro, saranno rivolti a coloro che hanno mantenuto i requisiti di partecipazione, con redditi dai 2.100 a 30.000 euro annui lordi e con accesso garantito anche alle fasce di prossimità di reddito.
Comunicato Stampa 2 dicembre 2024
La Cassazione - con ordinanza del 29 novembre 2024, n. 30691 - ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore, reo di aver espresso giudizi negativi nei confronti dell'azienda durante una trasmissione radiofonica.
Nel dettaglio, la Suprema Corte - statuendo la reintegra del lavoratore ed il risarcimento del danno - ha chiarito che, avendo l’accusato disconosciuto il file audio in questione, e non essendo gli indizi addotti dal datore sufficienti a provare il carattere della gravità e della concordanza dell’addebito, la conformità è negata e non può essere accertata con una consulenza tecnica d’ufficio.
A mente del CCNL Commercio (Anpit-Cisal) – sottoscritto in data 22 settembre 2023 tra ANPIT Associazione Nazionale per l'lndustria e Terziario, AIFES Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro, CONFIMPRENDITORI Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, UNICA Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato e CISAL Terziario Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servii, Terziario e Turismo, con l’assistenza della CISAL Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – è stata prevista l'erogazione del welfare contrattuale per i dipendenti del settore.
Al riguardo, anche per il 2024, è prevista l'erogazione, entro il 31 dicembre, dei seguenti valori di welfare contrattuale:
Livello |
Dal 2023 e seguenti |
Dirigente |
1.200,00/anno (in quote mensili maturate di 100,00 euro) |
Quadro |
600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro) |
A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita |
250,00/anno (in quote mensili maturate di 20,83 euro) |
L’INAIL – con Istruzioni operative del 4 dicembre 2024, prot. n. 11783 – ha comunicato che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2024/2025 è disponibile nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”.
Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.
In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.
I servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” sono disponibili dal 3 dicembre 2024 in www.inail.it – Servizi Online.
Anche quest’anno il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json.
Dal 10 dicembre 2024 sarà altresì disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).
Istruzioni operative 4 dicembre 2024, prot. n. 11783
L'Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 3 dicembre 2024, n. 57 – ha reso noto d’aver istituito le causali contributo ulteriori a quelle rese disponibili con la Risoluzione n. 49/2024, al fine di consentire il versamento dei contributi a favore dell'INPS da destinare agli Enti Bilaterali che hanno stipulato con l'Istituto medesimo l'apposita convenzione relativa al servizio di riscossione.
Nel dettaglio: