L’utilizzo dello staff leasing, in Italia, pone interrogativi di compatibilità con la Direttiva 2008/104/CE, che prevede la temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale.
Il Tribunale di Reggio Emilia, infatti, ha sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiedendo di chiarire se la somministrazione a tempo indeterminato, priva di una motivazione specifica, rispetti i principi della normativa comunitaria.
Con la sentenza C-441/23 del 24 ottobre 2024 , la CGUE ha riaffermato la necessità di garantire la parità di trattamento economico tra lavoratori somministrati e dipendenti diretti dell’impresa utilizzatrice, evidenziando il rischio di un utilizzo distorto della somministrazione per eludere le tutele del lavoro subordinato.
L’evoluzione di questa vicenda giuridica potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla regolamentazione italiana della somministrazione di lavoro.
MALATTIA
Periodo di comporto: è ampliabile dalla contrattazione collettiva
Con ordinanza n. 463/2025 , la Corte di Cassazione ha affermato che la norma contenuta nell’art. 1 (Titolo VI) del CCNL Industria Metalmeccanica - che prevede, in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro, per il lavoratore che ne è incorso, la conservazione del posto di lavoro per un periodo pari a quello in cui lo stesso percepisce l’indennità assicurativa INAIL per inabilità temporanea - è coerente con i principi fissati dall’art. 2110 c.c. per malattia ed infortunio.
Da ciò ne deriva a parere della Corte di Cassazione che il lavoratore - nei cui confronti trova applicazione il suddetto CCNL - non può essere licenziato fino a quando usufruisce della predetta indennità di inabilità che viene, sempre, corrisposta dall’Istituto nei casi di malattia professionale ed infortunio ed a prescindere dalla imputazione della colpa al datore di lavoro o al lavoratore.